Aiop. Cittadini: "No alla limitazione della pubblicità sanitaria"

"Un emendamento non pertinente rispetto ai temi della manovra finanziaria; ispirato da propositi confliggenti rispetto all’attenzione e sensibilità, di Clinici e Istituzioni, nei confronti di un’informazione ai cittadini sempre maggiormente esaustiva; e, comunque, il ripristino di soluzioni già censurate nel 2014 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, perché contrarie alla normativa nazionale e comunitaria" ha dichiarato Barbara Cittadini, presidente dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata (Aiop), sull’emendamento 41.018 alla manovra, che ha come obiettivo quello di limitare gli elementi di carattere promozionale delle comunicazioni delle strutture sanitarie private e degli iscritti agli Ordini delle professioni sanitarie "Al di là delle valutazioni di natura giuridica gli stessi lavori parlamentari fanno rilevare che un emendamento di questo tenore sancirebbe la volontà del sistema di non informare gli italiani, correttamente ed esaustivamente, rispetto all’offerta dei trattamenti sanitari. L’emendamento, infatti, inizialmente respinto in Commissione perché non coerente con la materia finanziaria, è stato riammesso in quanto ritenuto indirettamente legato all’oggetto della manovra. Se venisse approvato, pertanto, limiterebbe il diritto all’informazione, rispetto alla liberalizzazione, introdotta dalla normativa del 2006, e testimonierebbe la volontà del legislatore di negare un’informazione completa e una piena consapevolezza del paziente. L’emendamento, peraltro, interviene su una fattispecie, ossia quella inerente la comunicazione promozionale nell’ambito delle professioni sanitarie, sulla quale l’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ha avuto modo di rilevare come ogni prescrizione restrittiva - quale è quella che si vuole introdurre - si ponga in contrasto con i principi comunitari in materia di concorrenza (provvedimento 25078 del 2014) limitando ingiustificatamente la promozione dei servizi offerti, ed in ordine alla quale il DPR 137/2012 ha già provveduto a dettare adeguate prescrizioni per tutelare gli interessi generali di protezione dei consumatori e di sanità pubblica, stabilendo che l’attività di promozione sia ‘funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria’ (art. 4, comma 2). L’emendamento in parola, dunque, oltre a porsi in contrasto con i principi comunitari in materia di concorrenza, introduce una disciplina che in parte risulta ridondante rispetto al quadro normativo già vigente, e in parte confligge gravemente con lo stesso, laddove pretende di vietare qualsiasi comunicazione di carattere promozionale in ambito sanitario. In tal senso non possiamo che osservare come l’attuale quadro normativo risulti di per sé adeguato a garantire la trasparenza e veridicità delle informazioni e delle comunicazioni, anche promozionali, operate in favore dei pazienti, senza pregiudicare tuttavia il legittimo diritto degli operatori sanitari a informare gli utenti in ordine alle prestazioni offerte".

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