Con l’ultima variante della riforma, l’allontanamento per il pubblico impiego non sarà più quindi automatico soltanto per i furbetti del cartellino, per gli assenti ingiustificati, per le false dichiarazioni atte a ottenere posti e promozioni; le nuove regole prevedono il licenziamento degli statali anche per chi viene ‘bocciato’ per tre anni consecutivi. Chi incassa costanti valutazioni negative quindi non potrà sperare di conservare il proprio impiego pubblico.
Ma in cosa consiste una valutazione negativa? L’identificazione di tutti quei parametri che costituiranno un giudizio negativo del proprio operato sarà affidata al piano di misurazione delle performance, che le singole amministrazioni adotteranno.
Nella pratica, l’ultima versione della riforma sul pubblico impiego prevede una distinzione tra ‘bocciature’ ai fini economici, che si baseranno sui parametri affidati alla contrattazione, e quelle ai fini disciplinari, che saranno invece determinate dai nuovi sistemi di valutazione del proprio operato.
Alle procedure di licenziamento degli statali verrà applicato l’articolo 18 ridefinito dal decreto, che riduce a un massimo di 24 mensilità l’indennizzo, qualora il giudice decida per il reintegro del lavoratore
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